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TrasparenzaFOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI WHOLESALE FINANCING (FACTORING)In vigore dal 01/01/05 FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI WHOLESALE FINANCING (FACTORING) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA Iscritta nell’elenco generale tenuto dall’UIC con il n. 5 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia con il n. 19339-1, Cod.ABI 19339-1, CAB 01600. Caratteristiche e rischi tipici del Wholesale Financing Il Wholesale financing consiste nell’acquisto dei crediti commerciali vantati dal Fornitore verso tutti i propri acquirenti, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definititi per ciascun acquirente e con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi. L’utilizzo di questo servizio permette al Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di acquisirne la garanzia del buon fine, nei limiti dei plafond assegnati agli acquirenti, e di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante. I rischi a carico del Fornitore sono legati alla garanzia dell’esistenza dei crediti ceduti ed all’assunzione delle obbligazioni previste dal contratto. L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza prestata dal Factor e legittima quest’ultimo a richiedere l’immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incasssati. Condizioni economiche massime applicabili al servizio Anticipazioni Tasso massimo applicabile: 7,50% nominale annuo, anticipato; 7,50% nominale annuo, posticipato con capitalizzazione mensile; Tasso di interessi di mora: Euribor 3mesi + 6 punti percentuali Valute di incasso e d’accredito in conto 15 giorni per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi di incasso “salvo buon fine”; 5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo bonifico bancario; 5 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo assegni bancari o circolari; 2 giorni per gli incassi pervenuti a mezzo versamento di contratti presso le nostre casse. Valute applicate alle erogazioni 5 giorni rispetto alla valuta per il beneficiario. Commissioni di gestione 2% del valore nominale dei crediti ceduti Altre commissioni e spese Commissioni di studio: Euro 100,00 per ogni studio effettuato su ogni acquirente, Commissioni su contestazioni: Euro 100,00 per ogni contestazione tra Fornitore ed Acquirente gestita dal Factor Commissioni di emissione Note di Credito: Euro 100,00 per ogni Nota di Credito ceduta dal Fornitore al Factor Spese per informazioni relative ad ogni Acquirente: Euro 50,00 Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario: al costo Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili: Euro 1,00 per copia, con un minimo di Euro 80,00 Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili: Euro 150,00 Spese per incasso tramite documenti: Euro 12,00 per ciascun documento Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo: Euro 6,00 per ciascun incasso Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, RID, MAV): Euro 4,00 per ogni incasso Spese per richiami, proroghe o insoluti a fronte di effetti, documenti e /o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici: Euro 8,00 per ciascun effetto o documento richiamato, prorogato o insoluto, salvo il maggior onere che venisse addebitato al Factor o quello relativo all’elevazione del protesto Spese per richieste d’esito a fronte d ieffetti, documento: Euro 8,00 per ciascuna richiesta d’esito Spese di invio comunicazioni alla Clientela: Euro 25,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal Servizio Copilote; le comunicazione operate con tale mezzo sono gratuite. Oltre alla ripetizione degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. Condizioni contrattuali del servizio: Si vedano le condizioni di contratto allegate. DEFINIZIONI Factor : indica BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA. Fornitore : …… indica l’imprenditore individuale o la persona giuridica cedente crediti, cliente di BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA. e controparte del contratto di factoring. Acquirente : indica la persona fisica o giuridica che acquista i beni o i servizi dal Fornitore, che nel rapporto di factoring è il debitore ceduto. Crediti : sono i crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura di beni o dalla prestazione di servizi da parte del Fornitore ai propri clienti. Crediti non approvati : sono i crediti per i quali il rischio di insolvenza degli Acquirenti è a carico del Fornitore. Crediti approvati : sono i crediti per i quali il rischio di insolvenza degli Acquirenti è a carico del Factor. Corrispettivo dei crediti : è la somma dovuta dal Factor come controprestazione dei crediti acquistati in cessione dal Fornitore. Insolvenza dell’Acquirente : indica l’incapacità finanziaria dell’Acquirente a far fronte al proprio obbligo di pagare. Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore cede al Factor tutti i crediti presenti e futuri derivanti da forniture di beni o prestazioni di servizi ai propri Acquirenti, secondo le condizioni ed i limiti previsti dagli articoli seguenti. Art.2 – PRESTAZIONI DEL FACTOR Rientrano tra le prestazioni del Factor : a) il sollecito, l’intimazione del pagamento e l’incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei suoi Acquirenti, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso con le procedure d’uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare; b) l’eventuale assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimenti degli Acquirenti; c) l’eventuale pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti. Il Factor potrà inoltre effettuare, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni da disciplinarsi, anche per quanto attiene i compensi, con separato accordo quali, a titolo esemplificativo, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri, il recupero anche giudiziale dei crediti, l’assunzione del rischio di ritardato pagamento da parte degli Acquirenti, la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento da parte degli Acquirenti. Art.3 – TERMINI E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE CESSIONI DI CREDITO I) Il Factor acquista tutti i crediti verso gli Acquirenti che non abbia espressamente rifiutato. II) Il Fornitore non potrà cedere a terzi i crediti per le forniture di beni o per le prestazioni di servizi ai propri Acquirenti, né costituire su essi privilegi, diritti di pegno o di usufrutto o altri vincoli, né provvedere direttamente all’incasso o dare ad altri mandato all’incasso senza il preventivo consenso scritto del Factor. III) I crediti si intendono ceduti a norma dell’art.1263 del codice civile con tutti i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor debitamente girati. Per tali titoli si applicheranno nei confronti del Fornitore, degli Acquirenti, degli eventuali coobbligati e dei terzi le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto ed accettazione di effetti. IV) Il Fornitore comunicherà a tutti gli Acquirenti, a proprie cura e spese, su appositi moduli predisposti dal Factor o in altro modo concordato con lo stesso, l’intervenuta cessione dei crediti a favore del Factor. Il Fornitore autorizza comunque sin d’ora il Factor ad effettuare egli stesso, anche in relazione a singole forniture, dette comunicazioni all’Acquirente sottoscrivendole in sua vece il tutto con promessa di rato e valido. L'intervenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata su tutte le fatture relative alle specifiche forniture e sulle copie delle fatture che verranno inviate all’Acquirente firmate in originale dal Fornitore sulle quali dovrà essere sempre specificato che a seguito della intervenuta cessione l’Acquirente sarà tenuto a pagare i debiti per le forniture esclusivamente al Factor, che i pagamenti stessi avranno efficacia liberatoria solo se effettuati a favore del Factor e che ogni eventuale reclamo od eccezione debbono essere comunicate per iscritto direttamente e tempestivamente al Factor. V) Il Fornitore si adopererà affinché gli Acquirenti accettino la cessione dei crediti nei termini e con le modalità concordate col Factor. VI) Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l’emissione di ricevute bancarie, sarà cura del Factor emettere le ricevute stesse ed inviarle all’incasso. VII) Ai crediti per i quali il Factor assumerà eventualmente nei confronti dei terzi la veste di mandatario all’incasso per conto del Fornitore, si applicheranno in quanto compatibili le norme previste nel presente contratto, fermi restando gli effetti della cessione limitatamente ai rapporti interni tra Factor e Fornitore. VIII) Il Factor è comunque autorizzato a ricevere i pagamenti di tutti i crediti d’impresa del Fornitore ivi compresi quelli che siano stati rifiutati dal Factor stesso che è manlevato da ogni responsabilità ivi compresa l’eventuale revocatoria dei pagamenti. In ogni caso è facoltà del Factor portare detti pagamenti a compensazione dei crediti vantati verso il Fornitore. Art.4 – GARANZIE PRESTATE DAL FORNITORE I) Il Fornitore garantisce, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito: a) che tutti crediti ceduti sono e saranno veri, reali, certi, liquidi ed esigibili alla scadenza; b) che l’importo dei crediti ceduti è e sarà incontestabilmente dovuto dall’Acquirente al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi; c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno; d) che è o sarà unico legittimo e pieno titolare dei crediti oggetto della cessione i quali sono o saranno validamente ed efficacemente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, pegno, privilegi o altri vincoli , né preventivamente ceduti a soggetti terzi; e) che gli Acquirenti non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione totale o parziale dei crediti ceduti né sollevare qualunque eccezione e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra Fornitore e l’Acquirente nonché gli eventuali relativi documenti, non sono gravati da pegni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi; II) Il Fornitore garantisce inoltre la solvenza dell’Acquirente, salvo quanto previsto dall’art.9 del presente contratto, e si assume il rischio dell’eventuale revoca dei pagamenti effettuati direttamente dagli Acquirenti o da qualunque altro terzo. Art.5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE I) Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l’elenco completo di tutta la clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d’affari in corso e previsionale, specificando altresì la preesistenza di altri rapporti di factoring. In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l’acquisizione di eventuale nuova clientela. Il Fornitore autorizza comunque sin d’ora il Factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza e di Controllo, alla Centrale Rischi ed alle banche - dati che non abbiano fine di lucro, qualsiasi dato attinente il rapporto di factoring. II) Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo e nelle forme più opportune con il Factor, fornendo di sua iniziativa ogni notizia di rilevo in suo possesso riguardante la solvibilità e le modificazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli Acquirenti, ogni loro eccezione, contestazione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l’esistenza di rapporti pregressi con gli Acquirenti e le eventuali controversie esistite ed esistenti. III) Il Fornitore metterà a disposizione del Factor le registrazioni contabili e qualunque altro documento o informazione che il Factor possa richiedere per accertare la situazione economico - finanziaria e patrimoniale e tutto quanto è connesso alle operazioni commerciali. Il Fornitore autorizza inoltre il Factor a contattare, visitare ed intrattenere rapporti con gli Acquirenti ed a richiedere a questi ultimi qualsivoglia informazione e documentazione attinente i rapporti commerciali intercorsi con il Fornitore stesso o con terzi. Art.6 – DOCUMENTI PROBATORI DEL CREDITO I) Il Fornitore dovrà a proprie cura e spese consegnare al Factor, entro dieci giorni dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti unitamente all’intera documentazione probatoria e costitutiva degli stessi quali ordini, conferma d’ordine, eventuali contratti stipulati con l’Acquirente, documenti relativi alla spedizione, consegna e ricezione della merce o della esecuzione della prestazione di servizi, nonché tutti i documenti accessori al credito, quali eventualmente garanzie di carattere personale o reale rilasciate dall’Acquirente o da terzi o titoli opportunamente girati al Factor e quant’altro dovesse essere richiesto dal Factor a documentazione del credito. II) Le fatture con apposta la dicitura di cessione del credito a favore del Factor, dovranno inoltre conformi alle forniture ed alle prestazioni effettuate. III) A semplice richiesta del Factor, il Fornitore dovrà consegnare a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti il rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti e provi la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che vi assistono, nonché rilasciare quietanza dell’avvenuto versamento parziale o totale del corrispettivo dei crediti ceduti. Ove si rendesse necessario, il Fornitore presterà al Factor la propria collaborazione nell’acquisizione di documentazione legale o contrattuale a firma degli Acquirenti e/o di eventuali terzi, identificando di presenza i materiali sottoscrittori di tali atti ed autentificandone le firme, anche agli effetti della Legge 5 luglio 1991 n.197 (c.d. normativa antiriciclaggio), operando in tal caso come mandatario del Factor. Art.7 – RAPPORTI CON GLI ACQUIRENTI I) Il Fornitore farà sì che tutti i contratti di fornitura stipulati con gli Acquirenti siano regolati dalla legge italiana, siano stipulati ed eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti, non contengano clausole di incedibilità dei crediti, di deroga al foro di competenza ed in generale clausole lesive degli interessi del Factor. II) Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dagli Acquirenti esclusivamente al Factor e dovrà astenersi da qualsiasi iniziativa tendente all’incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti degli Acquirenti effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti: ove si tratti di titoli non trasferibili il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferisce al Factor ampio mandato affinché questi abbia a girare per l’incasso sui propri conti tali titoli. III) Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso scritto del Factor, modificare con gli Acquirenti le condizioni di vendita e/o di prestazioni di servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzioni di merce, né addivenire a transazioni con gli Acquirenti. IV) Il Fornitore dovrà comunque tempestivamente informare il Factor dell’emissione di eventuali note di credito a favore degli Acquirenti, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione. Art.8 – MERCI RESTITUITE O NON ACCETTATE DALL’ACQUIRENTE I) Nell’ipotesi in cui l’Acquirente restituisca le merci o si rifiuti comunque di prenderle in consegna, le merci stesse si intendono sin d’ora costituite in pegno a favore del Factor a garanzia del pagamento già da questi effettuato in rapporto al credito sorto dalla specifica fornitura. II) Il Factor è pertanto autorizzato a porre in essere qualunque atto necessario e utile a tutelare i propri interessi e a realizzare l’indicato pegno, ivi compresi il ritiro delle merci presso l’Acquirente, il loro deposito presso terzi, la determinazione del prezzo e le modalità della relativa vendita, l’imputazione del prezzo realizzato dalla vendita a decurtazione del credito vantato verso il Fornitore dal Factor e quant’altro necessario, il tutto a spese del Fornitore che dà fin d’ora per rato rato e valido quanto operato dal Factor. Il Fornitore, da parte sua, è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria a realizzare la tutela degli interessi del Factor, secondo quanto innanzi indicato. Art.9 – APPROVAZIONE DEI CREDITI E ASSUNZIONE DEL RISCHIO DELLA SOLVIBILITA’ DEGLI ACQUIRENTI I) Il Factor, esclusivamente previa richiesta espressa del Fornitore, potrà rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza degli Acquirenti assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte dell’Acquirente, previa determinazione di un limite massimo (plafond) alla sua assunzione di rischio. II) Se il Fornitore richiede che il Factor assuma, in tutto o in parte, il rischio dell’insolvenza dei suoi Acquirenti, dovrà compilare un apposito modulo predisposto dal Factor e fornire le informazioni richieste. Il Factor comunicherà per iscritto l’importo massimo approvato - plafond - entro il quale correrà il rischio di insolvenza per ciascun Acquirente, la data di approvazione e la data di scadenza dell’approvazione. Tale comunicazione costituirà l’unico documento che attesta l’approvazione dei crediti e nessun altro documento sarà pertanto ritenuto valido a tale scopo III) In deroga a quanto previsto dal precedente comma: a) l’approvazione potrà essere richiesta e quindi riferirsi a singoli crediti; b) l’approvazione potrà essere subordinata, a pena di decadenza, a che il Fornitore, una volta che il plafond di credito sull’Acquirente risulti totalmente utilizzato, non effettui forniture di beni o prestazioni di servizi a favore dell’Acquirente e ciò sino a che l’Acquirente non abbia integralmente saldato il proprio debito. IV) Nei limiti dell’importo del plafond accordato, il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell’ammontare in linea capitale dei crediti stessi nella moneta in cui essi sono espressi, salvo quanto previsto dai successivi articoli 11 e 12, restandone peraltro espressamente esclusi: somme di denaro e quant’altro dovuto dall’Acquirente a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento; ogni arrotondamento, sconto, abbuono deduzione, ecc. che l’Acquirente effettui in sede di pagamento a decurtazione dell’importo esposto in fattura; i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art.10. V) Si intendono inoltre espressamente esclusi dall’assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento dell’Acquirente sia dovuto al verificarsi di eventi eccezionali o cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: stato di guerra dichiarata o non dichiarata; ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali; moratorie generali o particolari; leggi, decreti, ordinanze e comunque provvedimenti delle Autorità degli Stati in cui risiedono o hanno sede l’Acquirente, il Fornitore o il Factor, eventi catastrofici di origine naturale o artificiale ovvero derivanti da esplosioni o contaminazioni radioattive. VI) I crediti che all’atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l’ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati dal Factor in cessione, senza assunzione del rischio da parte di quest’ultimo, salvo quanto previsto dal successivo art.10 in relazione alla rotatività del plafond. Art.10 – CARATTERISTICHE DEL PLAFOND I) La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che risponderanno ai seguenti requisiti: a) le fatture abbiano data di emissione pari o successiva alla data di decorrenza del plafond e si riferiscano a forniture già effettuate o a prestazioni di servizi già rese; b) i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio; c) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio collegato alle modalità di pagamento del credito: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, tratta accettata o pagherò. II) Fatte salve le ipotesi di cui al terzo comma dell’art.9, il plafond di credito sull’Acquirente ha carattere di rotatività e pertanto quando lo stesso risulti totalmente utilizzato e nel frattempo intervengano, da parte dell’Acquirente o di terzi, dei pagamenti relativi a fatture approvate, saranno considerate coperte da garanzia, per pari importo, le fatture cedute successivamente alla rinnovata capienza del plafond stesso. Restano pertanto non approvate, salvo esplicita ed insindacabile deroga del Factor, le fatture che - per completo utilizzo del plafond stesso - erano state prese in carico dal Factor quando il plafond era completamente utilizzato. III) Qualunque somma venga accreditata a titolo di pagamento, ivi comprese note di accredito, sconti, abbuoni, eccetera, indipendentemente da quanto dichiarato dall’Acquirente o da terzi verrà comunque imputata, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, innanzi tutto alla parte approvata del credito. IV) Qualora il credito verso un determinato Acquirente risulti in parte approvato ed in parte non approvato, le spese sostenute dal Factor nell’agire contro l’Acquirente moroso saranno considerate a carico del Factor medesimo in proporzione alla parte approvata del credito. V) La rotatività dell’importo massimo entro il quale il Factor garantisce la solvibilità degli Acquirenti (plafond) resterà sospesa in caso di sospensione dell’approvazione di cui all’art.12 e decadrà con la revoca o la decadenza dell’approvazione di cui agli artt.11 e 12 del presente contratto. Art.11 – REVOCA E RIDUZIONE DELL’APPROVAZIONE I) E’ facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo, ivi compresi telefax o posta elettronica. L’efficacia della revoca e/o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Fornitore. II) E’ altresì facoltà del Factor, in rapporto alle singole forniture, revocare in tutto o in parte l'approvazione in ogni momento prima della spedizione della merce o della prestazione del servizio dandone comunicazione al Fornitore con le modalità di cui al precedente comma. In caso di spedizione della merce o prestazione del servizio parziali, l’approvazione alla parte residua potrà essere revocata in tutto o in parte dal Factor, in ogni momento precedente alla spedizione o alla prestazione residua. III) La revoca del plafond di credito fa cessare automaticamente la rotatività del plafond. La revoca di un plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà l’accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all’importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempre che tali crediti abbiano i requisiti di cui al precedente art.10 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a forniture regolarmente effettuate o a prestazioni di servizi effettivamente rese alla data medesima. Ne consegue che, all’atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considerano definitivamente non garantiti dal Factor. IV) In caso di revoca o riduzione di un plafond di credito tutti i crediti derivanti dalle forniture o dalle prestazioni effettuate all’Acquirente successivamente alla revoca o alla riduzione sono sempre ceduti al Factor ed il Fornitore sarà comunque obbligato a non modificarne, a danno del Factor, i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato e i crediti saranno considerati come non garantiti. V) Anche in caso di revoca di un plafond di credito si applicherà il terzo comma dell’art.10 del presente contratto. In caso di riduzione di un plafond di credito l’accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione. Art.12 – DECADENZA E SOSPENSIONE DELL’APPROVAZIONE I) L’approvazione dei crediti decadrà automaticamente con efficacia retroattiva e pertanto il plafond concesso si intenderà come mai concesso, nei seguenti casi: a) se il Fornitore modifichi anche una sola delle condizioni previste nel contratto di fornitura senza il consenso scritto del Factor; b) se il Fornitore non effettui il pagamento al Factor della commissione relativa all’approvazione entro venti giorni dalla data di invio del documento di addebito da parte del Factor stesso; c) in caso di inesistenza totale o parziale di un credito approvato ed in ogni caso di violazione da parte del Fornitore di uno degli obblighi previsti a suo carico dagli artt.3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente contratto; d) qualora l’Acquirente, alla data di approvazione o di cessione del credito, abbia subito iscrizioni ipotecarie giudiziali, pignoramenti, sequestri od altre misure cautelari, azioni esecutive ovvero sia sottoposto ad una qualunque procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria o sia stata presentata istanza per una di tali procedure, ovvero si trovi in stato di liquidazione volontaria o giudiziaria o di amministrazione giudiziaria; e) qualora il Fornitore esegua a favore dell’Acquirente forniture di beni o prestazioni di servizi in violazione di quanto previsto all’art.9, comma III let.b del presente contratto; f) qualora l’Acquirente adduca a motivo del mancato pagamento alla scadenza la cessazione del rapporto di fornitura di beni o di prestazioni di servizi per volontà del Fornitore, inadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulle forniture, compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore, compensazioni per danni contrattuali o extracontrattuali sollevate sia giudizialmente che stragiudizialmente dall’Acquirente nei confronti del Fornitore anche non attinenti specificamente l’ordine o il contratto in corso di esecuzione od eseguito. II) La garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa con efficacia dalla data di suo rilascio ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con l’Acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui avrà avuto notizia delle contestazioni. In assenza di tale amichevole composizione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Factor entro quindici giorni dalla relativa richiesta, un importo pari ai pagamenti anticipati del corrispettivo eventualmente già versati dal Factor oltre interessi, commissioni, accessori ed ulteriori oneri pattuiti con conseguente possibilità di riacquistare il credito dal Factor. Art.13 – COMPENSI A FAVORE DEL FACTOR I) Il Fornitore pagherà al Factor, per i servizi da questi resi, compensi, commissioni e spese, in base quanto previsto da separato accordo. II) Per i versamenti anticipati del corrispettivo dei crediti di cui all’art.15 è dovuto un ulteriore compenso fino al momento in cui l’Acquirente effettua il pagamento, in base quanto previsto da separato accordo. III) Il Fornitore dovrà corrispondere le commissioni, le spese, e i compensi di cui sopra entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di invio del documento di addebito da parte del Factor. Art.14 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLE CESSIONI I) L’ammontare del corrispettivo delle cessioni dovuto dal Factor al Fornitore è, per i crediti non approvati, l’importo effettivamente pagato dall’Acquirente e, per i crediti approvati, l’importo effettivamente dovuto dal Factor in forza della garanzia prestata ai sensi degli artt.9, 10, 11 e 12 del presente contratto, dedotti in entrambi i casi le commissioni, i compensi ed i rimborsi dovuti al Factor per i servizi prestati ed ogni altro credito vantato dal Factor verso il Fornitore, nonché gli sconti, gli abbuoni e le deduzioni di cui al successivo art.16. II) il Factor pagherà il corrispettivo di cui al precedente comma: a) se si tratta di crediti non approvati, quando il Factor abbia incassato le somme versate dall’Acquirente; b) se si tratta di crediti approvati, nel termine stabilito da separato accordo, salvo quanto stabilito dagli artt.9, 10, 11 e 12. Art.15 – VERSAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO DEI CREDITI E RIMBORSO AL FACTOR I) Il Factor ha facoltà, se richiesto dal Fornitore, di anticipare rispetto alla scadenza dei crediti, nella misura ritenuta opportuna, il corrispettivo di cui all’art.14. II) Gli anticipi così effettuati dovranno essere rimborsati al Factor entro quindici giorni dalla relativa richiesta quando il credito risulti viziato o inesistente ovvero quando l’Acquirente non paghi alla scadenza o comunque contesti la merce o i servizi resi e in ogni caso di scioglimento del rapporto di factoring a norma dell’art.19 del presente contratto senza necessità di preventiva escussione dell’Acquirente da parte del Factor. III) Se successivamente al pagamento da parteSe successivamente al pagamento da parte del Factor del corrispettivo relativo ai crediti approvati emergano fatti che comportino la decadenza o la sospensione dell’approvazione ai sensi dell’art.12, il Fornitore sarà tenuto a rimborsare entro quindici giorni dalla richiesta del Factor le somme percepite, oltre gli interessi convenzionali, le spese e quant’altro dovuto senza necessità di preventiva escussione dell’Acquirente da parte del Factor. IV) Sia nella ipotesi di cui al secondo comma che nella ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, il versamento al Factor dovrà essere effettuato con valuta pari a quella del giorno di richiesta se il credito non dovesse essere ancora scaduto oppure con valuta pari al giorno della scadenza dovuta se la stessa fosse già trascorsa. V) In ogni caso il Factor potrà assumere tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali che riterrà opportune per il recupero di ogni suo credito, sia nei confronti dell’Acquirente o di chi per esso, che del Fornitore, garanti o terzi aventi causa, con esonero da tutti gli oneri previsti dal secondo comma dell’art.1267 del codice civile. Art.16. - SCONTI, ABBUONI E DEDUZIONI I) Il Factor, nel ricevere pagamenti da parte degli Acquirenti, è sin d’ora autorizzato dal Fornitore ad accogliere sia per i crediti approvati che per i crediti non approvati, senza possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, sconti, abbuoni e deduzioni fino all’ammontare massimo del 5%dell’importo nominale dei singoli crediti. Per tali sconti, abbuoni e deduzioni, se relativi a crediti approvati, resta in ogni caso esclusa la garanzia di cui all’art.9. II) Qualora il Factor avesse pagato anticipatamente al Fornitore il credito successivamente pagato dall’Acquirente con ritenzione di parte dell’importo a titolo di sconto, abbuono o deduzione, il Fornitore stesso si impegna a rimborsare al Factor la differenza di cui trattasi entro quindici giorni dalla richiesta e con valuta pari al giorno del versamento effettuato dal Factor a suo favore. III) In ogni caso il Fornitore riconosce al Factor la facoltà di assumere nei confronti degli Acquirenti morosi tutte le iniziative che lo stesso Factor riterrà opportune, ivi comprese le transazioni con l’Acquirente o terzi, dilazioni di pagamento, concessioni di riduzioni di prezzo, vendite delle merci a terzi, costituzioni di diritti di garanzia sulle medesime, dando il Fornitore fin d’ora per rato e valido quanto dal Factor operato e non operato e senza possibilità di rivalsa nei suoi confronti. Art.17 - CONTABILIZZAZIONE I) Le reciproche ragioni di credito e di debito fra Fornitore e Factor verranno registrate in specifici conti tenuti presso il Factor. II) Tali debiti e crediti sono tra di loro connessi e compensabili. Il Factor avrà pertanto diritto di trattenere somme e compensare propri debiti vantati a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili ivi compresi i crediti non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi o i crediti comunque garantiti dal Fornitore a favore di terzi. III) Il Factor invierà periodicamente al Fornitore la documentazione relativa ai suddetti estratti conto che evidenzierà le fatture caricate, gli incassi pervenuti e gli altri movimenti contabili ed amministrativi svolti. Tale documentazione si intenderà approvata in mancanza di opposizione scritta da parte del Fornitore decorsi sessanta giorni dal loro invio. Art.18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DEL RAPPORTO I) Per le prestazioni di cui all’art.2 il Factor potrà modificare la misura dei compensi, commissioni, spese ed interessi quantificati in separato accordo e costituenti parte integrante del presente contratto, anche in senso sfavorevole al Fornitore dandogliene comunicazione ai sensi di legge. In caso di disaccordo il Fornitore potrà recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’art.118 D.Lgs. 1/9/1993 n.385. II) Tutte le comunicazioni periodiche previste dalla legge verranno inviate al domicilio del Fornitore mediante invio di apposito prospetto riepilogativo delle condizioni effettivamente praticate e delle variazioni eventualmente apportate. III) Il Factor si riserva comunque la facoltà di avvalersi di tutti gli strumenti e forme di comunicazione che riterrà idonei al fine di assolvere gli obblighi di legge ivi compresa la indicazione sull’estratto conto dei dati afferenti le condizioni praticate. Art.19 - DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO I) Il presente contratto ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato per un eguale periodo e così di seguito a meno che una delle parti, purché adempiente, dichiari di voler recedere. La dichiarazione di recesso per avere efficacia dovrà essere spedita alla controparte a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. II) Il Factor potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma, in ipotesi di violazione da parte del Fornitore di uno degli obblighi previsti dagli art.1, 3 commi II, III, IV, V, 4 comma I, 5, 6, 7, 8, 9 comma III let.b, 12 comma II, 13, 15 commi II, III e IV, 16 comma II, nonché qualora il Fornitore abbia subito iscrizioni ipotecarie giudiziali, pignoramenti, sequestri od altre misure cautelari o azioni esecutive. Il contratto si risolverà automaticamente qualora il Fornitore sia sottoposto ad una qualunque procedura concorsuale, ivi compresa l’amministrazione controllata e l’amministrazione straordinaria o sia stata presentata istanza per una di tali procedure, ovvero si trovi in stato di liquidazione volontaria o giudiziaria o di amministrazione giudiziaria. Art.20 – EFFETTI DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO I) Lo scioglimento del contratto non pregiudica l’acquisto dei crediti già sorti prima di tale data: conseguentemente lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito che alla data dell’esercizio del recesso o a quella di risoluzione del contratto avevano già prodotto l’effetto traslativo del credito. II) In ipotesi di risoluzione del contratto, tutte le approvazioni si intenderanno decadute a norma dell’art.12. III) L’approvazione non viene meno se lo scioglimento del contratto è dovuto al recesso di una delle parti, sempre che i crediti approvati siano già sorti a seguito della spedizione della merce o della prestazione del servizio: in tali ipotesi, peraltro, anche dopo lo scioglimento del presente contratto il Fornitore non potrà effettuare, a pena di decadenza dell’approvazione ai sensi dell’art.12, forniture di merci o prestazioni di servizi a favore dell’Acquirente approvato sino all’integrale pagamento da parte di quest’ultimo dei crediti garantiti dal Factor. IV) A seguito dello scioglimento del contratto il Fornitore, senza necessità di preventiva formale costituzione in mora, sarà obbligato a restituire al Factor, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso ovvero a far data dalla risoluzione del contratto, l’intero importo ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti, oltre agli interessi convenzionali maturati sino alla data di effettiva restituzione, nonché i compensi, commissioni e spese ed ogni altro accessorio. V) Fino al momento dell’integrale restituzione dei corrispettivi anticipati ed al pagamento dei compensi, commissioni, spese ed accessori di cui al precedente comma, il Factor potrà agire sia nei confronti del Fornitore, garanti o terzi aventi causa, che nei confronti degli Acquirenti o di chi per essi, senza necessità di preventiva escussioni di questi ultimi e con esonero da tutti gli oneri previsti dal secondo comma dell’art.1267 del codice civile, per il recupero di quanto dovutogli: anche dopo lo scioglimento del contratto il Fornitore riconosce al Factor la facoltà di concedere sconti, abbuoni e deduzioni, di assumere nei confronti degli Acquirenti morosi tutte le iniziative che lo stesso Factor riterrà opportune, ivi comprese le transazioni con l’Acquirente o terzi, dilazioni di pagamento, concessioni di riduzioni di prezzo, vendite delle merci a terzi, costituzioni di diritti di garanzia sulle medesime, dando il Fornitore fin d’ora per rato e valido quanto dal Factor operato e non operato e senza possibilità di rivalsa nei suoi confronti. VI) Al momento dell’avvenuta restituzione integrale in proprio favore di ogni somma dovuta, il Factor provvederà a ritrasferire al Fornitore i crediti ceduti non adempiuti dagli Acquirenti di cui sia ancora titolare. Art.21 – SPESE DI REGISTRAZIONE Le spese per l’eventuale registrazione del presente contratto e delle eventuali cessioni di credito, nonché ogni ulteriore onere fiscale che dovesse essere applicato per la legge sulle operazioni regolate dal presente contratto, saranno poste esclusivamente a carico del Fornitore. Art.22 – FORO COMPETENTE Per qualunque controversia che dovesse sorgere per l’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Art.23 – COMPOSIZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto, di cui il Fornitore da atto di aver ricevuto un esemplare in originale, è composto da n.11 pagine. Data …… TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE TIMBRO E FIRMA DEL FACTOR Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 del codice civile il Fornitore dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole contrattuali: 1) cessione al Factor di tutti i crediti verso gli Acquirenti 3,I) facoltà del Factor di rifiutare le cessioni 3,II) esclusiva a favore del Factor 3,IV) forma di comunicazione della cessione agli Acquirenti 3,VII) disciplina del mandato all’incasso 3,VIII) autorizzazione al Factor a ricevere pagamenti relativi a crediti non acquistati e compensabilità degli stessi 4,I) garanzie prestate dal Fornitore 4,II) garanzia della solvibilità degli Acquirenti 5,I) sottoposizione dell’elenco clientela e autorizzazione al Factor di comunicazione dati 5,II) collaborazione del Fornitore 5,III) messa a disposizione della documentazione 6,I) trasmissione della documentazione relativa ai crediti 6,II) indicazioni sulle fatture delle condizioni di pagamento 6,III) trasmissione scritture contabili 7,I) limiti al contenuto dei contratti stipulati dal Fornitore con gli Acquirenti 7,II) trasmissione delle somme e dei titoli al Factor 7,III) divieto di modifica delle condizioni contrattuali del Fornitore con gli Acquirenti 8,I) pegno a favore del Factor 8,II) approvazione preventiva delle operazioni sui beni oggetto di pegno 9,III) divieto di fornitura a favore di Acquirenti approvati 9,IV) limiti dell’approvazione 9,V) esclusione dell’assunzione del rischio 10, III) imputazione prioritaria alla parte approvata del credito 11) revoca e riduzione dell’approvazione 12) decadenza e sospensione dell’approvazione 15,II) rimborso del corrispettivo dei crediti non approvati e mancata necessità di escussione preventiva dell’Acquirente 15,III) rimborso del corrispettivo dei crediti approvati e mancata necessità di escussione preventiva dell’Acquirente 15,V) deroga all’art.1267 c.c. 16) sconti, abbuoni, deduzioni, dilazioni e transazioni 17,II) compensazione volontaria 17,III) approvazione tacita della documentazione 18,I) facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi, commissioni, spese ed interessi 19,I) rinnovazione tacita e recesso dal contratto 19,II) risoluzione contrattuale 20,II) decadenza delle approvazioni in ipotesi di risoluzione 20,III) divieto di fornitura a favore degli Acquirenti in ipotesi di recesso e decadenza dalle approvazioni 20,IV) restituzioni delle anticipazioni 20,V) recesso - mancata necessità di escussione preventiva degli Acquirenti, deroga all’art.1267 c.c., sconti, abbuoni, deduzioni, dilazioni e transazioni dopo lo scioglimento del contratto. 22) deroga della competenza Data …….. TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE Legenda - valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; - tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro; - foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Lease Group S.p.A. - Sede Legale Viale della Liberazione 16/18 - 20124 Milano Tel. 02.67.333.1 - Fax 02.67.33.34.00 E-MAIL: bplg_it_leasegroup@bnpparibas.com Capitale Sociale 34.295.293 Euro- Reg. Imprese MI n° 09400210150 REA 1289519 - C.F./P.IVA 09400210150 < Precedente - Secondo > |