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TrasparenzaFOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILILE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA Iscritta nell’elenco generale tenuto dall’UIC con il n. 5 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia con il n. 19339-1, Cod.ABI 19339-1, CAB 01600. Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria di immobili La locazione finanziaria è un finanziamento posta in essere da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni immobili acquistati o fatti costruire dal concedente da un terzo fornitore su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui il concedente è divenuto proprietario del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. L’operazione di locazione finanziaria di immobili può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi quali Polizza assicurativa sul bene – (Incendio e RCT) - Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento, ecc. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti. Sul piano economico-finanziario, Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro o a parametri espressivi del costo del denaro, il cliente si assume il rischio connesso. Condizioni economiche del servizio e dell’operazione Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il tasso dell’operazione. Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) delle operazioni oggetto del presente foglio informativo pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché i tassi massimi praticabili (Tassi Soglia). Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato ma non potrà essere superiore ai Tassi Soglia determinati, ai sensi della L. n. 108/96, in misura pari al 150% dei corrispondenti Tassi Effettivi Globali Medi: Costo del Bene Locato Oltre 50.000 euro TEGM 6,35% Tassi soglia 9,53% Le spese, imposte e tasse derivanti dal presente contratto o dal bene che ne e' oggetto, sono ad esclusivo carico del Cliente. Gli importi massimi applicabili (I.V.A. esclusa) che il Cliente è tenuto a corrispondere sono: 1% del valore dell’operazione (minimo Euro 500,00) – esame e istruttoria domanda di leasing; Euro 50,00 per singola fattura – gestione contabilità stato avanzamento lavori; Euro 350,00 – registrazione contratti; Euro 30,00 – spese rimborso postali e incasso; Euro 100,00 - spese amministrative per cambio coordinate bancarie; Euro 350,00 - spese amministrative per gestione convenzioni e modifiche assicurative; Euro 400,00 - spese amministrative per gestione sinistri; Euro 50,00 - spese per rilascio ed invio copie documenti richiesti dal Cliente; Euro 50,00 – spese gestione contravvenzioni, sanzioni in genere, tributi e tasse; Euro 50,00 - spese per invio estratti conto e comunicazioni periodiche alla clientela; Euro 100,00 – variazioni anagrafiche; Euro 70,00 – copie conformi fatture e contratto; Euro 50,00 – dichiarazioni di pagamenti regolari, di decorrenza contratto o scadenza, dichiarazioni varie; Euro 50,00 – spese conteggio IRAP; Euro 250,00 – attestato liberazione garanzie; Euro 250,00 – autorizzazione esecuzione lavori edili; Euro 150,00 – sottoscrizione documenti catastali; Euro 300,00 – richiesta autorizzazione / procura; Euro 750,00 – richiesta sublocazione; Euro 2.500,00 - spese amministrative per modifiche contrattuali; 1,5% del valore dell’incremento – spese amministrative per incremento contrattuale; Euro 3.000 – spese riscatto finale. Euro 50,00 oltre I.V.A spese bancarie ed amm.ve per ogni insoluto (fatte salve le eventuali maggiori spese sostenute e documentabili) e interessi di mora, calcolati al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE: Nel caso in cui il contratto sia indicizzato alle variazione dell’EURIBOR UNO/TRE mesi (rilevabile ogni giorno su il "Sole 24Ore"), verranno calcolati dei conguagli per le variazioni dell’indice secondo la seguente formula: (CR x DT x GG) / 36000. Dove: CR è capitale residuo risultante dal piano di ammortamento del contratto in corrispondenza di ogni scadenza canone; DT è la differenza tra Euribor UNO/TRE Mesi indicato in contratto e il Euribor UNO/TRE Mesi rilevato sul “Sole 24 Ore”; GG: sono i giorni di competenza del canone. L'importo del canone di locazione resterà fisso per tutta la durata del contratto: in occasione di ogni adeguamento (che avviene alle scadenze fisse 31 Marzo - 30 Giugno - 30 Settembre - 31 Dicembre) si provvederà ad addebitare o ad accreditare gli importi relativi all'adeguamento. Estratto delle clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione: Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all’indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, incluso l’eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore qui di seguito sinteticamente riportate: Acquisto immobile ultimato, da ristrutturare, da costruire: la Concedente provvederà all’acquisto dell’immobile (e delle eventuali opere e manufatti su di esso insistenti), versando in un’unica soluzione al venditore il prezzo da questi pattuito con l’Utilizzatore, previ gli usuali accertamenti, a cura della Concedente e a spese dell’Utilizzatore, volti a verificare che il terreno è di piena e esclusiva proprietà del venditore, è libero da pesi, privilegi speciali, ipoteche, vincoli e oneri di natura reale o personale e da qualsiasi formalità comunque pregiudizievole al diritto di proprietà e possiede i requisiti di legge richiesti per la prevista attività edificatoria. Nel caso di opere in corso di realizzazione, la verifica si estenderà all’accertamento della relativa conformità alle prescrizioni di legge in materia urbanistica e edilizia, nonché al controllo dell’attuazione nel relativo cantiere delle misure prescritte dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Recesso: la Concedente ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto prima della stipulazione dell’atto di compravendita, restituendogli le somme eventualmente versate in via anticipata, Consegna dell’immobile: la stipulazione del contratto di compravendita importerà l’immissione della Concedente nel suo possesso per il tramite dell’Utilizzatore che, a propria cura e spese, riceverà direttamente dal venditore la consegna del bene. Rapporti con il venditore: La Concedente provvede all’acquisto del terreno su scelta esclusiva e indicazione esclusivi dell’Utilizzatore, il quale, pertanto, assume ogni rischio, anche per caso fortuito o forza maggiore, comunque connesso all’operazione di vendita, impegnandosi a sollevare e a tenere indenne la Concedente. Mandato: Al fine della costruzione e/o completamento della costruzione dell’immobile da concedersi in locazione finanziaria, la Concedente conferisce mandato senza rappresentanza all’Utilizzatore affinché questi, in nome proprio e per conto della Concedente, stipuli - quale committente - con soggetti e imprese di sua scelta, dotati di comprovata capacità tecnica, professionale ed economica, in via esemplificativa i contratti di prestazione d’opera intellettuale, i contratti di appalto, contratti d’opera per particolari lavori di completamento dell’immobile nonché i contratti di fornitura. Regolamento delle spese: l’obbligo della Concedente della somministrazione della provvista inerente al mandato conferito all’Utilizzatore per la costruzione e/o il completamento dell’immobile, sarà adempiuto nel corso della esecuzione dei lavori per singole partite di appalto secondo il metodo dello stato di avanzamento lavori, oppure sarà adempiuto al termine dei lavori per la totalità delle spese a seguito della constatazione dell’esatto adempimento da parte dell’Utilizzatore del mandato conferitogli per la costruzione e/o il completamento dell’immobile. Corrispettivi di prelocazione finanziaria:A fronte degli oneri finanziari connessi alla spesa per l’acquisto dell’immobile e alle spese per le opere inerenti la costruzione e/o il completamento dello stesso l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente un compenso a titolo di corrispettivo di prelocazione. Decorrenza: Subordinatamente all’esatta esecuzione del mandato oppure all’atto dell’acquisto dell’immobile ultimato l’Utilizzatore si intenderà immesso nella detenzione dell’immobile a titolo di locazione finanziaria, cominciando a decorrere dal verificarsi degli eventi sopra menzionati, a tutti gli effetti giuridici, il rapporto di locazione finanziaria previsto e disciplinato dal contratto. Canone delle locazione finanziaria – Oneri contrattuali accessori: l’ammontare del canone della locazione finanziaria sono precisati nelle condizioni particolari di contratto. Indipendentemente dalla modalità convenuta di pagamento, il mancato invio di fatture da parte della Concedente o di avvisi di pagamento da parte dell’azienda di credito eventualmente delegata alla riscossione, come pure il loro mancato ricevimento da parte dell’Utilizzatore, non lo dispenseranno, qualunque ne sia la causa, dal rispetto dei termini di pagamento convenuti. L’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente per le attività elencate nelle condizioni particolari di contratto sotto la voce “oneri contrattuali accessori”, oltre al rimborso delle relative spese, le somme indicate in corrispondenza di ciascuna delle attività. La Concedente si riserva di comunicare e di addebitare all’Utilizzatore l’importo delle proprie competenze per la prestazione di ulteriori attività relative alla gestione dell’immobile e all’amministrazione del contratto. Revisione del canone:Il canone della locazione finanziaria è determinato, tra l’altro, in relazione agli elementi di costo dell’immobile – noti e/o presumibili - dichiarati dall’Utilizzatore e richiamati, nel loro complessivo ammontare, sotto la voce Investimento nelle condizioni particolari di contratto. L’eventuale variazione della spesa complessivamente sostenuta dalla Concedente per l’investimento immobiliare rispetto all’ammontare previsto nelle condizioni particolari di contratto sotto la voce Investimento, a qualsiasi causa dovuto, darà diritto alla Concedente di ottenere dall’Utilizzatore un corrispondente conguaglio. Analogo diritto e facoltà vengono riconosciuti in dipendenza dei maggiori costi ed oneri afferenti l’immobile - quelli fiscali inclusi - che dovessero venire a gravare sulla Concedente successivamente all’atto di acquisto dell’immobile, restando altresì convenuto che l’adeguamento del canone potrà operare anche in via retroattiva per le rate di canone scadute, qualora il contratto abbia già avuto decorrenza e sia così previsto dalle disposizioni che avranno introdotto quelle maggiorazioni di costo. Indicizzazione del canone: Il canone della locazione finanziaria è determinato, tra l’altro, in relazione al costo del danaro ed è soggetto a variazione periodica secondo l’andamento del mercato monetario sulla base dello specifico parametro indicato delle condizioni particolari di contratto. Rinuncia alla compensazione e ritenzione: eventuali contestazioni sollevate dall’Utilizzatore o che dovessero comunque sorgere nei confronti del venditore o di terzi, ivi compresi i professionisti e le imprese incaricati della progettazione e realizzazione di opere edilizie, come pure nei confronti della Concedente, non legittimeranno in nessun caso l’Utilizzatore a sospendere il puntuale pagamento delle rate di canone e di quant’altro dovuto nella misura e nei termini convenuti. L’Utilizzatore rinuncia espressamente a fare valere eventuali diritti di ritenzione o di compensazione. Rischi e responsabilità a carico dell’utilizzatore:L’Utilizzatore esonera la Concedente da qualsiasi responsabilità qualora si verificasse, in un qualunque momento, anche se ne conseguisse un mancato o ridotto godimento dell’immobile, qualunque ne sia la causa - caso fortuito o forza maggiore inclusi - e l’entità delle conseguenze. La Concedente è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni causati all’immobile da eventi di qualsiasi natura, caso fortuito o forza maggiore inclusi, che possano impedire in tutto o in parte e per qualunque periodo di tempo il suo godimento. Anche in tale evenienza, l’Utilizzatore, che assume quindi ogni rischio relativo, resta impegnato a corrispondere puntualmente ed integralmente il corrispettivo pattuito ed ogni altra somma dovuta per contratto e per legge. Utilizzazione dell’immobile: l’Utilizzatore è tenuto a adibire l’immobile concesso in locazione finanziaria all’uso dichiarato nel contratto.L’Utilizzatore deve utilizzare l’immobile con diligenza e nel pieno rispetto dei diritti di proprietà della Concedente ed è comunque obbligato a tenere la Concedente sollevata e indenne da ogni relativa responsabilità verso chiunque, impegnandosi a non alterare la destinazione dell’immobile ed a provvedere a tutte quelle opere e/o impianti imposti da future leggi e prescrizioni amministrative, sempre con pieno esonero della Concedente da ogni relativa spesa e responsabilità. Manutenzione: l’Utilizzatore è costituito custode dell’immobile concesso in locazione finanziaria con l’obbligo di curare con la massima diligenza la sua conservazione, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene nell’accezione più ampia del termine. Assicurazione: l’Utilizzatore è tenuto a assicurare e a mantenere assicurato l’immobile, a proprie spese e presso una compagnia di gradimento della Concedente, a decorrere dalla data dell’acquisto e per tutta la durata del rapporto di locazione finanziaria, contro tutti i rischi per i danni che l’immobile possa arrecare o subire (per es. incendio e RCT). Cessione del contratto e sublocazione: è fatto divieto all’Utilizzatore di cedere il contratto in mancanza del preventivo assenso scritto della Concedente. E’ fatto divieto all’Utilizzatore di sublocare, anche parzialmente, l’immobile ovvero di consentirne, in tutto o in parte, l’uso a terzi a qualsiasi titolo, salvo il preventivo assenso scritto della Concedente. La Concedente potrà, invece, cedere il contratto o sottoporre a vincoli i diritti ad essa derivanti dal contratto, dandone comunicazione scritta all’Utilizzatore. Clausola risolutiva espressa – Decadenza dal termine: Il contratto di locazione finanziaria s’intenderà risolto di diritto, per fatto e colpa dell’Utilizzatore, nel momento in cui la Concedente, verificatasi una delle ipotesi sotto elencate, dichiari ex art. 1456 C.C., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal mandato previsto e disciplinato dall’articolo 6. delle condizioni generali di contratto;b) mancato pagamento dei corrispettivi della prelocazione o delle rate del canone di locazione finanziaria e degli eventuali conguagli a titolo di revisione o indicizzazione; c) ritardo nel rilascio delle garanzie sulla base delle quali la Concedente ha stipulato il contratto ovvero diminuzione delle stesse, anche per fatto di terzi; d) manutenzione e/o uso dell’immobile in modo negligente o difforme da quanto prescritto in contratto; e) inosservanza degli obblighi relativi all’assicurazione dell’immobile; f) cessazione dell’attività (qual è indicata nelle premesse) per la quale l’immobile è stato concesso in locazione finanziaria; g) instaurazione di procedimenti monitori, cautelari o esecutivi ovvero di procedure concorsuali a carico del Utilizzatore; h) mutamento delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore tali da pregiudicare il conseguimento dei corrispettivi contrattuali da parte della Concedente, salvo che sia prestata, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Concedente, una garanzia da quest’ultima giudicata idonea per la prosecuzione del rapporto contrattuale. E’ riservata peraltro alla Concedente, nei casi d’inadempimento sopra indicati, la facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva espressa ma di richiedere l’adempimento del contratto anche dichiarando la decadenza dell’Utilizzatore dal beneficio del termine e di esigere il pagamento immediato in un’unica soluzione dell’intero ammontare del corrispettivo residuo della locazione finanziaria. Effetti della risoluzione: In caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Utilizzatore, l’immobile dovrà essere restituito entro il termine massimo di quindici giorni, facendone consegna alla Concedente libero da persone e cose, in buono stato di conservazione e di manutenzione, salvo il normale deterioramento per l’uso.In caso di ritardo nel rilascio, la Concedente potrà pretendere dall’Utilizzatore un’indennità per l’abusiva occupazione del bene commisurata all’importo delle rate di canone dovute come se il contratto fosse ancora operante, salvo il risarcimento del maggior danno. Interessi di mora: indipendentemente da ogni altro diritto o azione spettante alla Concedente, in caso di ritardo nel pagamento delle rate del canone della locazione finanziaria o di qualsiasi altra somma dovuta in forza del contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere interessi di mora calcolati, dalla data di scadenza del debito e sul relativo importo, al tasso indicato nelle condizioni particolari di contratto nella misura rilevata alla data di scadenza dell’obbligazione. Patti integrativi o modificativi del contratto: e clausole del contratto potranno essere integrate, modificate o derogate solamente per atto scritto, intendendosi esclusa qualsiasi presunzione di deroga tacita o verbale. L’Utilizzatore è obbligato a perfezionare le scritture integrative e modificative del contratto che si renderanno necessarie, a giudizio esclusivo della Concedente, per il buon fine dell’operazione di locazione finanziaria o per l’eventuale cessione dei diritti della Concedente. Opzione d’acquisto – restituzione dell’immobile: la Concedente riconosce all’Utilizzatore un diritto di opzione per l’acquisto dell’immobile al termine della locazione finanziaria e al prezzo indicato nelle condizioni particolari di contratto. L’esercizio dell’opzione di acquisto dell’immobile è subordinata alla condizione dell’esatto adempimento da parte dell’Utilizzatore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione finanziaria. In caso di mancato versamento del prezzo dell’opzione di acquisto entro il termine finale della locazione finanziaria, la Concedente - qualora non preferisca agire giudizialmente per conseguire il pagamento del prezzo, maggiorato degli interessi di mora nella misura contrattuale - potrà fare valere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile, la risoluzione per inadempienza dell’Utilizzatore dell’accordo costituitosi tra le parti per la cessione dell’immobile e reclamarne, di conseguenza, l’immediata restituzione. Spese, imposte e tasse: le spese, tasse e imposte afferenti il contratto e comunque inerenti e conseguenti alla sua conclusione, esecuzione e eventuale risoluzione, ivi comprese le spese, tasse e imposte relative e conseguenti all’atto di acquisto dell’immobile o alla sua successiva vendita all’Utilizzatore sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore, anche se anticipate di fatto dalla Concedente. Il contratto riguarda prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. (art. 16 D.P.R. 26/10/1972 n. 633) per cui, in caso di registrazione, è soggetto all’imposta di registro in misura fissa (art. 40 D.P.R. 26/4/1986 n. 131). Foro convenzionale: per qualsiasi controversia relativa alla costituzione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente l’autorità giudiziaria di Milano, con l’esclusione di deroghe per ragioni di connessione o continenza di causa. Legenda - concedente: è l’intermediario finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria; - utilizzatore: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria; - TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi): esprime il tasso globale “medio” dell’operazione rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si avvale per la rilevazione della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi. - Tassi soglia: tasso soglia usurario dell’operazione determinato si sensi della L. n. 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti TEGM. - opzione finale: il cliente alla fine del contratto può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato; - valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore; - canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria; - tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro; - parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate; - foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Lease Group S.p.A. - Sede Legale Viale della Liberazione 16/18 - 20124 Milano Tel. 02.67.333.1 - Fax 02.67.33.34.00 E-MAIL: bplg_it_leasegroup@bnpparibas.com Capitale Sociale 34.295.293 Euro- Reg. Imprese MI n° 09400210150 REA 1289519 - C.F./P.IVA 09400210150 < Precedente - Secondo > |